Placito di Garfagnolo: qui
Garfagnolo è l’attuale Castelnovo ne’ Monti, sull’Appennino reggiano-modenese.
Valle (o de Vallibus), una comunità forse residente nel territorio dell’attuale Vaglie, frazione di Ligonchio.
La curtis di Nasseto è probabilmente identificabile con l’attuale Cerreto Alpi, fraz. di Collagna (RE).
Legge applicata: Otto I 3: "De investitura praedii si contentio fuerit, similiter ut per pugnam decernatur, edicimus" (perfettamente aderente alla querela presentata dagli uomini di Vaglie, che lamentavano di essere stati appunto iniuste disvestitos; e un capitolo successivo dello stesso Ottone (Otto I 9) prevede che la pugna sia imposta anche ai viventi a legge romana.
Il campione di Vaglie tenta un maleficium ai danni dell’avversario, gettandogli addosso un guanto femminile; "quod omnino leges vetant atque mulctant". A questo riguardo, però, le leggi raccolte nel Liber Papiensis contengono soltanto una norma di Rotari (Roth. 368) nella quale si fa il caso di un campione che scenda nell’arena portando su di sé "herbas quod ad maleficias pertenit" o oggetti analoghi.
Le citazioni romanistiche.
Il passo "qui ab herrario vel ab augustali domo aliquid accipiunt, statim securos esse, sive experiantur sive conveniantur", che i causidici sanno essere compreso sia nel Codice sia nelle Istituzioni di Giustiniano, riproduce con sufficiente precisione un passo delle Istituzioni (I. 2,6,14), nel quale vengono riunite insieme due costituzioni imperiali presenti nel Codice: una costituzione dell’imperatore Zenone dell’ultimo quarto del V secolo (C. 7,37,2), nella quale si stabilisce che coloro i quali hanno ricevuto a titolo diverso beni dal fisco siano sicuri e vittoriosi in giudizio sia se sono stati convenuti sia se a loro è stata opposta un’azione legale, e una costituzione di Giustiniano del 531 (C. 7,37,3) nella quale la previsione zenoniana viene estesa anche ai beni provenienti dalla casa del princeps o della venerabilis Augusta.
Diploma (falso) di Carlo Magno:
qui
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